Assistenti sociali e minori: il mio parere da Psicologa-Psicoterapeuta
È vero che le “Assistenti Sociali” rubano i bambini?
Ho usato le virgolette per il termine Assistenti Sociali, perché in realtà quando i media parlano di questi professionisti si riferiscono agli operatori che intervengono nella tutela dei minori, e dunque c’entrano molto anche gli psicologi del Servizio Sanitario Nazionale, perché sono loro che effettuano le valutazioni della personalità e delle capacità genitoriali. Gli Assistenti Sociali effettuano l’inchiesta sociale In entrambi i casi ciò avviene solo su richiesta del Tribunale Ordinario e di quello per i Minorenni.
Vorrei, con questo scritto, aiutare chi leggerà a fare chiarezza su alcuni aspetti della tutela dei minori, non per dare giudizi sul “caso Bibbiano” (ci sono Istituzioni preposte a questo), ma per evitare che la superficialità e l’ignoranza con cui i media presentano i fatti, creino stereotipi e convinzioni errate.
Ci sono alcune false credenze che debbono essere sfatate.
Chi fa che cosa?
Il Tribunale per i Minorenni e quello Ordinario sono gli unici che possono decidere.
Stranamente quando si parla di casi di cronaca in cui ci sono sanzioni che limitano la potestà genitoriale, i Tribunali non vengono mai nominati, ,anche se né gli psicologi, né gli assistenti sociali hanno potere decisionale. Essi si limitano ad eseguire provvedimenti giudiziari e realizzare valutazioni sociali e psicologiche se richieste dal Tribunale.
In via eccezionale il codice civile con l’art.403 prevede che l’allontanamento del minore dalla famiglia sia effettuato senza la disposizione dell’autorità giudiziaria, per opera della Pubblica Autorità (Polizia) tramite gli operatori di tutela dell’infanzia, o su diretto intervento di questi ultimi. L’allontanamento deve essere immediatamente comunicato alla Procura del Tribunale per i Minorenni che può o meno ratificarlo.
Si applica l’art.403 nei casi in cui la minaccia alla salute psicofisica del minore è così grave che non c’è il tempo per attivare il percorso abituale che passa prima per la Procura del Tribunale. Si tratta ad es. di abusi sessuali, gravi maltrattamenti fisici, stato di grave incuria….), e dunque l’art.403 riguarda pochissime situazioni fortunatamente :è l’eccezione. Non la regola.
Altra falsa credenza è quella secondo cui i giudici si limiterebbero a ratificare passivamente quanto espresso dagli operatori.
Pochi sanno che i giudici della camera di consiglio (luogo delle decisioni) nel Tribunale per i Minori sono sia quelli con laurea in legge, sia specialisti del settore (psicologi, neuropsichiatri, assistenti sociali) definiti “onorari”.
I pareri di assistenti sociali e psicologi vengono valutati attentamente dai giudici onorari che sono” del settore” e che spesso convocano direttamente le persone oggetto del provvedimento per avere un quadro più chiaro della situazione. Altro che ratifiche dei pareri!
Perché un caso finisce in Tribunale?
Sembra assurdo, ma nessuno si pone mai questa domanda quando le cronache riportano fatti come quello di Bibbiano. Il Tribunale interviene solo se qualcuno individua fattori di rischio psichico e/o fisico per un minore, e ne porta a conoscenza il Tribunale stesso.
È tragico non poter vedere il proprio figlio per anni, come ultimamente, dopo il caso di Bibbiano, alcuni lamentano tramite i media, e non si può escludere che la decisione possa essere errata, ma chi protesta difficilmente racconta il motivo per cui ciò è accaduto.
Come viene informato delle situazioni di rischio il Tribunale per i Minori ? Talvolta sono le scuole, a volte il Pronto Soccorso degli ospedali, a volte un genitore che si sta separando e non si accorda con l’ex coniuge sul diritto di visita, a volte gli Assistenti Sociali e gli Psicologi che quando vengono informati di una condizione di rischio grave per un minore hanno l’obbligo di segnalarlo al Tribunale Ordinario e a quello per i Minorenni. Secondo l’Art.331 del codice penale gli incaricati di Pubblico Servizio (Assistenti sociali, Psicologi del Servizio Sanitario Nazionale, insegnanti..) hanno l’obbligo di denunciare i reati perseguibili d’ufficio (abusi sessuali, maltrattamenti fisici, gravi stati di abbandono ..); ciò vale anche se il reato non è accertato, ma c’è un sospetto di reato. Se l’incaricato di pubblico servizio omette la denuncia, l’ art.363 del codice penale prevede sanzioni specifiche nei suoi confronti
Quando e perché un figlio può essere affidato ad un’altra famiglia o ad una comunità?
I casi in cui il Tribunale per i Minorenni decide che un minore non può più abitare con i familiari sono molto pochi, perché lo scopo del Tribunale non è quello di punire le persone ma di aiutarle a funzionare meglio come genitori.
Gli interventi più frequenti infatti sono prescrizioni di:
- colloqui di sostegno alla genitorialità.
- percorsi riabilitativi nei servizi per le dipendenze patologiche.
- percorsi di mediazione familiare.
- cure psichiatriche.
L’allontanamento dei figli dalla propria famiglia avviene quando il genitore non è in grado di prendersi cura della prole; tale impossibilità può avere carattere momentaneo (malattia di un genitore single privo di supporti parentali, condizione di dipendenza patologica, disturbo psichiatrico in fase acuta , ecc).
In tali casi si ricorre all’affido ad una famiglia dell’ambito parentale o extraparentale, oppure se non è possibile reperire una famiglia affidataria, si inserisce il minore in una comunità; in tutte queste circostanze il bambino può incontrare in genere i genitori, talvolta in presenza degli operatori
L’affido è un istituto a carattere temporaneo, che ha lo scopo di consentire al genitore di riprendersi dalla difficoltà momentanea per tornare ad esercitare il ruolo genitoriale, dunque è un supporto, non un rapimento.
I casi più gravi sono quelli in cui il genitore perde la potestà parentale sui figli, che possono essere inseriti in affido o in una comunità, e se ancora in tenera età, possono essere adottati.
Si tratta di situazioni in cui i minori hanno subito abusi sessuali intrafamiliari, gravi maltrattamenti fisici, grave trascuratezza,, situazioni che mettono a grave rischio la salute psicofisica dei minori.
Ad esempio se una donna in stato di gravidanza continua a fare uso di stupefacenti e presenta gravi problemi psichici che fanno pensare ad una prognosi infausta, il neonato le viene alienato alla nascita, talvolta affidato ad una casa famiglia in attesa di essere adottato. Una madre che non riesce a evitare che il proprio figlio nasca con sindrome d’astinenza ,dà prova di non saper proteggere la prole dai disagi psicofisici.
In questi casi il primo obbiettivo è quello di mettere al sicuro il bambino, di sottrarlo alla sofferenza quotidiana il prima possibile, perché anche se dura da anni , alla sofferenza non si può fare mai l’abitudine.
In un secondo momento si potrà valutare la recuperabilità del genitore.
Qual è il tornaconto degli Assistenti Sociali e degli Psicologi nel suggerire al Tribunale un inserimento in comunità o un affido?
Anche questa è una domanda che si fanno in pochi….In realtà per gli operatori sarebbe molto più comodo riferire al Tribunale che nelle famiglie va tutto bene: non dovrebbero gestire il conflitto con le famiglie, cercare una comunità o una famiglia affidataria, seguire per anni l’andamento del caso e relazionare al Tribunale, ecc.
Non rischierebbero nemmeno le denunce che alcuni genitori, scontenti di una valutazione psicodiagnostica a loro sfavorevole, fanno nei confronti dello psicologo.
Tenuto conto dell’enorme sproporzione tra i casi in carico inviati dai Tribunali ed il sempre più esiguo numero di operatori che li deve gestire ( non c’è adeguato rimpiazzo dei pensionamenti), sollevare problemi significa farsi un autogol; altro che guadagno! Le comunità non appartengono a psicologi del SSN e ad Assistenti Sociali, dunque non c’è nessun guadagno economico.
Quando il Tribunale decide di ricorrere ad un consulente tecnico d’ufficio, che è libero professionista, possono entrare in gioco interessi personali, ma questo accade molto raramente.
Concludo
E’ giusto che se qualcuno a Bibbiano o altrove si è comportato in modo disonesto venga punito dalla legge per questo. Ma è anche giusto che vengano riconosciuti l’abnegazione, il rigore morale, la fatica e l’impegno con cui migliaia di operatori della Sanità e del Sociale si spendono per proteggere i bambini, consentendo a molti di loro di avere un futuro più sereno. Perché questo non rappresenta l’eccezione, ma la regola.